DPCM – Divieto di organizzare riunioni di più persone, convocazioni Assemblee Condominiali

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DPCM – Divieto di organizzare riunioni di più persone, convocazioni Assemblee Condominiali

Nel corso degli articoli precedenti che abbiamo affrontato sul nostro Sito in modo specifico la questione legata ai contenuti del DPCM del 4 marzo e del 8 marzo 2020 e, in particolare, al divieto di organizzare manifestazioni, eventi aggregativi o di natura congressuale, tra i quali, prevedendo la riunione di più persone, la convocazione della assemblea condominiale.

Ricordiamo in primis che i provvedimenti in questione sono stati emessi con lo scopo di contenere il contagio da Coronavirus, tutelando, così, la salute pubblica e l’ordine pubblico (beni altamente compromessi in questo momento storico dal virus). Abbiamo potuto vedere come un mancato rispetto dei provvedimenti in questione comportino una integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p., ossia il reato della “inosservanza dei provvedimenti della Autorità”, reato contravvenzionale punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda di 206 euro. Ma cosa succede se l’amministratore di condominio convoca ugualmente l’assemblea e in quella circostanza qualcuno dei presenti viene contagiato? E se ne deriva la morte? Chi è il responsabile? Quali sono i reati integrati? Il nostro codice penale prevede il reato della epidemia, distinguendo l’epidemia dolosa (art. 438 c.p.) dall’epidemia colposa (art. 452 c.p.). Ciò premesso, chiariamo immediatamente che l’amministratore di condominio che, nonostante il divieto imposto, convochi l’assemblea di condominio, integra in primis il reato di cui all’art. 650 c.p. in quanto non rispettava il DPCM del 4 e 8 marzo 2020.

Gravi sono, dunque, le conseguenze qualora l’amministratore di condominio volesse fare il capoccione, convocare l’assemblea (nonostante i divieti imposti dai provvedimenti) e, in questa circostanza, si verificasse un contagio. Difatti, si verificherebbe l’alta probabilità che il virus si trasmetterebbe non solo ad un altro membro dell’assemblea, ma a tutti coloro che in quella situazione sono venuti a contatto con lo stesso, aumentando la possibilità di diffondere anche al di fuori del condominio, con una potenza di espansione difficilmente prevedibile.

Pertanto, proprio al fine di evitare l’integrazione dei reati in questione e, allo stesso tempo, non contribuire allo scenario post apocalittico di cui abbiamo preso parte, si consiglia agli amministratori di condominio di non convocare assemblee fino alla data prevista da un futuro provvedimento dell’Autorità.

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